Ristrutturazione con permuta

RISTRUTTURAZIONE CON PERMUTA

RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIALE CON POSSIBILITÀ DI PERMUTA

Se devi ristrutturare un immobile e non puoi far fronte totalmente o parzialmente ai costi di ristrutturazione puoi cedere in permuta una parte dell’immobile. Costruzioni Roma s.r.l. ed il proprietario dell’immobile sottoscriveranno un contratto dove si definirà la prestazione d’opera ( importo del lavoro da eseguire ) e il corrispettivo di pagamento ( ovvero l’importo di valutazione dell’immobile dato in cambio/permuta ). Dopo aver firmato il contratto di appalto con Costruzioni Roma s.r.l., si stabiliscono le penalità e le modalità di pagamento nel caso in cui non venga rispettato il contratto stesso, successivamente si procede alla sottoscrizione di un compromesso di acquisto. In esso si definisce l’acquisto dell’immobile come pagamento della prestazione d’opera. Il rogito finale dovrà coincidere con il collaudo dei lavori in appalto fatto da Costruzioni Roma s.r.l. In altre parole, se vuoi ristrutturare, ma non puoi sostenere la spesa, con la nostra iniziativa potrai prendere in considerazione di cedere una parte dell’immobile in cambio dei lavori di ristrutturazione.

Esempi pratici:

CONDOMINIO
Un CONDOMINIO, ha la proprietà condominiale di un appartamento o di un locale non utilizzati, e deve eseguire lavori urgenti e importanti di ristrutturazione al palazzo. Come modalità di pagamento degli interventi di riqualificazione approvati, può richiedere in permuta la cessione totale dell’immobile in questione alla Costruzioni Roma s.r.l.

PRIVATO
Un PRIVATO, che ha una proprietà di grande superficie o volumetria e deve eseguire lavori urgenti e importanti interventi di ristrutturazione anche per farne, ad esempio, più unità immobiliari, può cedere in permuta parte dell’immobile alla Costruzioni Roma s.r.l.



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Art. 1552 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n.262)

  • La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro (1).
    (1) Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.).


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